Art. 1.

      1. Ai soggetti di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è riconosciuto in base alla categoria già loro attribuita dalla competente commissione medica ospedaliera, prevista dall'articolo 165 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, un ulteriore indennizzo. Tale ulteriore indennizzo consiste in un assegno mensile vitalizio, di importo pari a sei volte la somma percepita dal danneggiato in base all'articolo 2 della citata legge n. 210 del 1992, e successive modificazioni, per le categorie prima, seconda, terza e quarta della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e pari a cinque volte la medesima somma per le categorie settima e ottava della citata tabella A. L'indennizzo è corrisposto per metà al soggetto danneggiato e per l'altra metà ai congiunti che prestano o hanno prestato assistenza in maniera prevalente e continuativa. Se il danneggiato è minore di età o incapace di intendere e di volere l'indennizzo è corrisposto per intero ai congiunti conviventi che prestano o hanno prestato assistenza in maniera prevalente e continuativa. Rimane fermo il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante da fatto illecito.
      2. In caso di morte dei congiunti di cui al comma 1, l'indennizzo è erogato per intero al danneggiato e, se minore o incapace di intendere e di volere, ai familiari conviventi che prestano o hanno prestato assistenza prevalente e continuativa, per tutto il periodo di permanenza in vita del danneggiato.

 

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      3. Qualora a causa del contagio sia avvenuto il decesso del danneggiato, l'avente diritto può optare per l'ulteriore indennizzo di cui al comma 1, o per un assegno una tantum pari a 150.000 euro, da corrispondere in cinque rate annuali di 30.000 euro ciascuna. Ai fini della presente legge sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. Il presente comma si applica nei casi di decesso avvenuti in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.
      4. L'intero importo dell'indennizzo determinato ai sensi del presente articolo è rivalutato annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.